(1) Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Provincia disciplina con regolamento la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli propri da parte degli agricoltori produttori diretti, singoli o associati, nonché la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e il commercio delle piante officinali. Tali prescrizioni devono comprendere anche le norme necessarie a tutela della sanità e dell'igiene pubblica.
(2) Le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento di esecuzione di cui al comma 1 soggiaciono alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.
(3) In caso di reiterazione il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo da sei mesi ad un anno. Qualora venga accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni.
(4) Qualora dal fatto derivi pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.
(5) Per le violazioni riguardanti l'igiene nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari nonché la loro etichettatura trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dalla normativa statale vigente in materia.2)