Pubblicata nel B.U. 21 aprile 1998, n. 17.
(1) Nella presente legge, nella legge 30 giugno 1983, n. 20, nonché nel testo unico di cui all'articolo 22, i soggetti beneficiari vengono indicati con la dizione "persone in situazione di handicap".
Recano modifiche alla L.P. 21 agosto 1978, n. 46.
Modifica l'art. 23, comma 2, della L.P. 13 gennaio 1992, n. 1.
Recano modifiche alla L.P. 30 giugno 1983, n. 20.
(1) L'articolo 17 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 è abrogato.
(2) I contratti di comparto del personale dipendente degli enti locali e i contratti di formazione-lavoro devono recepire le agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(3) 5)
Sostituisce l'art. 1 della L.P. 10 luglio 1992, n. 29.
(1) L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. La Provincia e i comuni nonché i Consorzi di comuni realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone in situazione di handicap.
(1) Il presente testo verrà coordinato in un testo unico con le altre disposizioni in materia di persone in situazione di handicap.
Integra l'art. 12/bis della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.