(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione all'associazione "Vereinigte Bühnen Bozen" al fine di promuovere la cultura teatrale di lingua tedesca nel capoluogo. È condizione per la partecipazione che nello statuto dell'associazione sia prevista la rappresentanza della Provincia stessa negli organi sociali. Il Presidente della giunta provinciale approva l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione, previa deliberazione della Giunta stessa, che nomina anche i propri rappresentanti in seno agli organi sociali dell'associazione.
(2) In caso di partecipazione all'associazione di cui al comma 1, la Giunta provinciale, oltre a versare la quota sociale statutariamente prevista, è autorizzata ad assegnare annualmente finanziamenti a sostegno dell'attività e delle spese di gestione sulla base del relativo programma e previa verifica della sua rispondenza alle finalità previste nel comma 1. Tali finanziamenti sono erogati prescindendo dal parere e da ogni altra formalità prevista dalla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7 e dalla legge provinciale 23 gennaio 1978, n. 8. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere a disposizione dell'associazione, a titolo di comodato gratuito, locali, attrezzature e arredamenti, oppure a concedere appositi finanziamenti.
(3) I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere disposti solo previo riconoscimento all'associazione della personalità giuridica di diritto privato.
(4) Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1998 una spesa di lire 800 milioni (capitolo 33119). La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà stabilita con la legge finanziaria annuale.