(1) La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una Scuola provinciale superiore di servizio sociale per la formazione socio-pedagogica, di assistenza sociale e di amministrazione dei servizi sociali secondo il regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale, in base ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, vanno stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi di diploma in pedagogia sociale, assistenza sociale ed amministrazione dei servizi sociali, i criteri per l'accesso a tali corsi, i requisiti richiesti per il personale docente e le modalità per il conseguimento del diploma.
(2) Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma 1 abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.
(3) Per l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stipulare specifiche convenzioni con le università italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.
(4) La Giunta provinciale gestisce la Scuola superiore direttamente o convenzionandosi con un gestore privato o creando un apposito ente gestore.