(1) Sono rifugi alpini agli effetti della presente legge:
(2) Si considerano di difficile accesso gli edifici raggiungibili attraverso sentieri, mulattiere e simili e che, in ogni caso, non siano accessibili tramite linee di trasporto funiviario in servizio pubblico ovvero strade di uso pubblico.
(3) Si considerano sufficientemente attrezzati gli edifici dotati di servizio di cucina, di un locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero a soggiorno, di un locale destinato al pernottamento e di un locale destinato all'alloggio del gestore. I rifugi alpini devono, inoltre, essere forniti di adeguati servizi igienico-sanitari e di regola devono disporre di un locale di fortuna sempre aperto durante il periodo di chiusura.
(4) I rifugi alpini devono essere ubicati in zone di effettivo interesse alpinistico, in modo da costituire utili basi di appoggio per escursioni o salite nella relativa zona, assolvendo così una funzione essenziale di interesse pubblico.
(1) Per investimenti promossi da rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 possono essere concessi i seguenti sostegni:
(2) Per investimenti imposti dalle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza nonché per il risanamento di teleferiche possono essere concessi sostegni fino all'80 per cento della spesa ammessa, qualora i relativi costi d'investimento risultino essere sproporzionatamente alti rispetto alle entrate derivanti dall'esercizio del rifugio alpino.3)
(3) I sostegni previsti dalla presente legge possono essere concessi esclusivamente a favore di rifugi alpini ai sensi dell'articolo 1 che non siano di proprietà o in concessione dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).
(4) Il sostegno è revocato, qualora entro 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa al sostegno venisse mutata la destinazione di rifugio alpino ai sensi dell'articolo 1. La restituzione del sostegno avviene in proporzione alla durata residua.4)
(1) Sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:
(2) Gli aiuti di cui alla lettera f) del comma 1 possono essere concessi anche ai gestori di rifugi alpini dell'Alpenverein Südtirol (AVS) o del Club Alpino Italiano (CAI).5)
(1) La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, determina i criteri e le modalità per la concessione dei sostegni non espressamente specificati dalla presente legge, tenendo conto dei compiti istituzionali pubblici svolti dai rifugi alpini. In ogni caso dovrà essere attribuita priorità agli interventi a favore degli investimenti ecologici.
(2)6)
(1) La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dopo la decisione favorevole della commissione europea ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.8)
(1) Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle domande ancora inevase.9)