(1) L'accertamento delle violazioni consistenti nell'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, è effettuato dalla Ripartizione provinciale finanze e bilancio.
(2) I processi verbali sull'accertamento di violazioni di cui alla presente legge sono trasmessi, entro trenta giorni dall'accertamento, alla Ripartizione provinciale finanze e bilancio, che entro i successivi sessanta giorni provvede alla notifica agli interessati, invitandoli a presentare le loro deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica stessa.
(3) Entro il termine di trenta giorni di cui al comma 2, gli interessati possono definire la controversia tramite il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e del tributo dovuto, oltre alle spese di procedimento. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.
(4) Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta la definizione della controversia, il direttore della Ripartizione provinciale finanze e bilancio, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento definitivo, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento agli obbligati, unitamente all'ammontare del tributo dovuto, oltre agli interessi moratori e alle spese. Se non ritiene fondato l'accertamento, dispone l'archiviazione degli atti, comunicando il relativo provvedimento agli interessati e all'organo accertatore.
(5) L'ordinanza di ingiunzione di cui al comma 4, che costituisce titolo esecutivo, è notificata agli obbligati. Qualora le somme di cui è stato ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte, la Ripartizione provinciale finanze e bilancio procede alla riscossione coattiva con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
(6) L'accertamento delle violazioni previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 2.
(7) Ove non sia possibile determinare il momento dei conferimenti in discarica, sia autorizzata che abusiva, di una data quantità di rifiuti, questi si presumono, fino a prova contraria, conferiti nel trimestre precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento della violazione.
(8) Per quanto non diversamente disposto nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
(9) Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentarsi alla Ripartizione provinciale finanze e bilancio.