(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a promuovere la costituzione ed a partecipare al capitale di una società per azioni, denominata "SEL S.p.A." (Società elettrica altoatesina p.A.).
(1/bis) La Provincia intende dare avvio ad una riforma gestionale nel settore dell’energia elettrica in Alto Adige. A tale scopo promuove la costituzione di una società di capitali a partecipazione totalitaria da parte dei maggiori enti pubblici della provincia di Bolzano operanti nel settore a mezzo di società dagli stessi partecipate, e può partecipare al capitale sociale della stessa o assumere partecipazioni in una società già esistente. La partecipazione può avvenire anche per mezzo di società il cui capitale in ultima analisi è detenuto per intero dai predetti enti. Inoltre la Provincia è autorizzata al conferimento o alla cessione di azioni o quote di società da essa partecipate. In considerazione della strategicità che la riforma riveste per il territorio dell'Alto Adige, essa è finalizzata al coordinamento ed alla più efficiente gestione industriale delle attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, e comporta, una volta intervenute le formali intese o le convergenti deliberazioni dei suddetti enti pubblici, la conferma o il trasferimento in favore della predetta società di capitali della titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni amministrative, rilasciate dalla Provincia o dagli enti locali, inerenti ai vari rami aziendali interessati dall'aggregazione e comporta altresì la chiusura degli eventuali procedimenti in corso, aventi ad oggetto le autorizzazioni e le concessioni amministrative interessate dalle operazioni societarie di cui al presente articolo. 3)
(2)4)
(3)4)
(4)4)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.