(1) Il comma 3 dell'articolo 16 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26è abrogato.
(2) I commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20sono abrogati.
(3) Il comma 4 dell'articolo 2, l'articolo 5, le lettere a) e d) dell'articolo 6, gli articoli 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il comma 2 dell'articolo 17 e l'articolo 18 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6sono abrogati.
(4) Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 38è abrogato.
(5) La lettera n) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13è abrogata.
(6) Nel testo italiano dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13le parole: "l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e" sono soppresse.
(7) Nel testo tedesco dell'articolo 33, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13le parole: "das Landeskleinkinderheim und" sono soppresse.
(8)13)