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In vigore al: 20/11/2014
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Normativa provinciale
Trasporti
Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6 —
Art. 3
c) LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6
1)
2)
—
Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicata nel B.U. 19 marzo 1996, n. 14.
2)
Vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 9/1997
Art. 3
(1)
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
legge provinciale 21 agosto 1975, n. 46
, modificata dall' articolo 1 della
legge provinciale 29 giugno 1978, n. 30
, dall'articolo 7 della
legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14
, dagli articoli 1 e 2 della
legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37
, dagli articoli 4 e 5 della
legge provinciale 14 novembre 1984, n. 15
, dall'articolo 11 della
legge provinciale 21 gennaio 1985, n. 6
, dagli articoli 1 e 3 della
legge provinciale 19 agosto 1988, n. 35
, dall'articolo 8 della
legge provinciale 21 gennaio 1991, n. 2
, ed infine dall'articolo 5 della
legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7
;
b) l' articolo 3 della
legge provinciale 17 novembre 1982, n. 37
;
c) l' articolo 12 della
legge provinciale 16 aprile 1987, n. 9
;
d) l' articolo 2 della
legge provinciale 19 agosto 1988, n. 35
;
e) il comma 2 dell' articolo 6 della
legge provinciale 7 agosto 1990, n. 15
.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
a) LEGGE PROVINCIALE 14 novembre 1984, n. 15
b) LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 1992, n. 20
c) LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 6 —
d) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 aprile 1997, n. 9
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico