(1) In caso di calamità naturali possono essere concessi, in caso di comprovata necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 107 del Trattato UE, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle spese eccedenti causate da essi, anche attraverso la concessione di mutui agevolati tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9. 9)