(1) Ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento. La Giunta provinciale determina la tabella di valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.
(2) I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a carattere statale, presso le scuole paritarie o legalmente riconosciute, presso le scuole di formazione professionale delle regioni e delle province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università, ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei paesi dell'Unione europea, riconducibili alle medesime tipologie di insegnamento, vengono valutati con un punteggio differenziato a seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.
(3) Al fine di favorire la continuità didattica, sono individuate le classi di concorso, le tipologie di insegnamento e le sedi scolastiche per le quali è riconosciuta una maggiorazione del punteggio del servizio nelle graduatorie provinciali. La Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle scuole dei tre gruppi linguistici, può stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. 30)
(4) I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale delle Regioni e delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e le università vengono valutati se prestati a partire dal 1° settembre 2008.
(5) Per l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), per i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per la laurea in scienze della formazione primaria è attribuito un punteggio aggiuntivo.
(6) Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.
(7) La tabella di valutazione dei titoli si applica alle graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.
(8) Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione provinciale è valido esclusivamente per le graduatorie provinciali e di istituto della provincia di Bolzano.29)
(9) A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale e con possibilità di trasferimento da altre province in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nel rispetto della fascia di appartenenza; il trasferimento da altre province è possibile esclusivamente nell’anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali. 31)
(10) Fino al termine dell’anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno. 31)
(11) Il comma 21 dell’art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano. Al fine di garantire la continuità didattica, i docenti della seconda lingua italiana o tedesca nella scuola primaria che concludono un contratto a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2013/2014 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione su altri posti o su altre classi di concorso solo dopo cinque anni di effettivo servizio nell’insegnamento della seconda lingua. 31) 32)