Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 27 agosto 1996, n. 38.
Omissis.
Vedi la nota all'art. 4 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.
(1) 4)
(2) 2)
Riportato al n. XXXIV-D/h.
Reca modifiche alla L.P. 19 marzo 1991, n. 5.
Abrogato dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
(1) L'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 è abrogato.
(2) 7)
Sostituisce l'art. 8, comma 5, della L.P. 8 settembre 1981, n. 25.
(1) 8)
(2) 9)
Integra l'art. 1 della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.
Integra l'art. 2 della L.P. 28 novembre 1973, n. 79.
Modifica l'art. 31 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.
Reca modifiche alla L.P. 14 novembre 1988, n. 45.
Modifica l'art. 20 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
Abrogato dall'art. 27 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.
Integra l'art. 16 della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.
Modifica l'art. 6 della L.P. 3 gennaio 1986, n. 1.
(1) La concessione di anticipi e acconti su contributi in conto capitale previsti da leggi provinciali nel settore dell'agricoltura è subordinata all'impegno da parte del beneficiario ad eseguire gli acquisti, rispettivamente ad iniziare e terminare i lavori, entro il termine stabilito con l'atto di concessione. Tale termine è fissato nella misura massima di mesi sei per l'effettuazione di acquisti, di mesi dodici per l'inizio dei lavori e di mesi trentasei per il termine dei lavori a decorrere dall'erogazione dell'anticipo o acconto.
(2) La mancata osservanza dei termini indicati al comma 1 comporta la revoca del contributo concesso e l'obbligo per il beneficiario di restituire l'importo già erogato, maggiorato degli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni sanzionatorie previste da leggi provinciali vigenti.
Modifica l'art. 3, comma 1, della L.P. 29 agosto 1972, n. 24.
Riportato in nota all'art. 4 della L.P. 12 gennaio 1983, n. 3 e nota all'art. 12 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
Integra l'art. 23 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
Integra l'art. 11 della L.P. 31 dicembre 1976, n. 58.
Riportato in nota all'art. 1, comma 1, della L.P. 23 giugno 1992, n. 20.
Integra l'art. 26 della L.P. 19 dicembre 1995, n. 26.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.