Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 27 agosto 1996, n. 38.
Omissis.
Vedi la nota all'art. 4 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.
(1) Al fine di potenziare il trasporto pubblico locale con l'utilizzo dei treni di transito istituiti dalle ferrovie austriache in accordo con le ferrovie dello Stato italiane sulla linea S.Candido-Fortezza- Brennero, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare alle "Ferrovie dello Stato S.p.a.", sulla base di un'apposita convenzione, un contributo annuo a titolo di concorso nelle maggiori spese sostenute per l'esecuzione del servizio. Il contributo è liquidato dietro presentazione di una relazione inerente all'attuazione del servizio.
(2) 2)
Reca modifiche alla L.P. 19 marzo 1991, n. 5.
Abrogato dall'art. 134 della L.P. 11 agosto 1997, n. 13.
(1) L'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25 è abrogato.
(2) 6)
Sostituisce l'art. 8, comma 5, della L.P. 8 settembre 1981, n. 25.
(1) 7)
(2) 8)
Integra l'art. 1 della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.
Integra l'art. 2 della L.P. 28 novembre 1973, n. 79.
Modifica l'art. 31 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.
Reca modifiche alla L.P. 14 novembre 1988, n. 45.
Modifica l'art. 20 della L.P. 30 aprile 1991, n. 13.
Abrogato dall'art. 27 della L.P. 30 gennaio 1997, n. 1.
Integra l'art. 16 della L.P. 2 gennaio 1981, n. 1.
Modifica l'art. 6 della L.P. 3 gennaio 1986, n. 1.
Riportato in nota all'art. 5 della L.P. 19 dicembre 1988, n. 63.
Modifica l'art. 3, comma 1, della L.P. 29 agosto 1972, n. 24.
Riportato in nota all'art. 4 della L.P. 12 gennaio 1983, n. 3 e nota all'art. 12 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9.
Integra l'art. 23 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.
Integra l'art. 11 della L.P. 31 dicembre 1976, n. 58.
Riportato in nota all'art. 1, comma 1, della L.P. 23 giugno 1992, n. 20.
Integra l'art. 26 della L.P. 19 dicembre 1995, n. 26.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.