vedi regolamento di esecuzione: D.P.G.P. n. 19/1997
Pubblicata nel B.U. 23 luglio 1996, n. 33.
Riportati al n. XVI - A/a.
(1) Al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della popolazione, la Giunta provinciale agevola, mediante concessione di contributi, soggiorni di formazione e di studio fuori provincia, qualora analoghe opportunità formative, sia per la specificità del contenuto, sia per il grado di approfondimento, non siano offerte nel territorio provinciale.
(2) I contributi possono essere concessi a persone residenti in provincia che, allo scopo di partecipare ad iniziative formative scolastiche od extrascolastiche, dimorino temporaneamente in altra regione o all'estero.
(3) I contributi di cui al comma 1 sono concessi con decreto dell'assessore provinciale competente in materia di artigianato, previo parere della commissione di cui all'articolo 9.
(1) Nella delibera della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 7. I criteri, fra l'altro, fanno riferimento al reddito del richiedente e del relativo nucleo familiare e fissano i limiti minimi e massimi di contribuzione alle spese. 2/bis)
(2) Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:
(3) Per la concessione dei contributi relativi alle iniziative formative di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le procedure ed i criteri vigenti in materia di assistenza scolastica, il cui bando annuale può prevedere anche un contributo sulla tassa di iscrizione o di frequenza, nei casi in cui risulti particolarmente onerosa. In ordine alla concessione di tale contributo è richiesto il parere della commissione di cui all'articolo 9.
(1) Le domande di contributo sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, che si esprime in ordine all'opportunità della concessione di un contributo ed al suo ammontare. La commissione è composta:
(2) La commissione è nominata dalla Giunta provinciale, su designazione degli assessori provinciali competenti, e rimane in carica per un quadriennio. Svolge le funzioni di segretario un impiegato provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(1) Per le finalità di cui all'articolo 7 la Giunta provinciale può:
Sostituisce l'art. 23/bis della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.
Sostitusice l'art. 23/ter della L.P. 17 novembre 1981, n. 30.
Sostituisce l'art. 28 della L.P. 16 febbraio 1981, n. 3.
(1) Le spese per gli interventi finanziari di cui al Capo II della presente legge saranno stabilite per l'anno finanziario 1996 con successivo provvedimento legislativo, e per gli anni seguenti dalla legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.