Pubblicata nel B.U. 18 aprile 1995, n. 18.
Abrogato dall'art. 25 della L.P. 13 febbraio 1997, n. 4.
Abrogato dall'art. 47 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
Reca modifiche alla L.P. 22 ottobre 1987, n. 27.
(1) Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano per investimenti effettuati dopo l'1 gennaio 1995.
(1) Qualora le imprese concessionarie di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale debbano procedere ad interventi di bonifica ambientale o di ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, la Giunta provinciale può esonerarle dal pagamento del canone di concessione per un periodo massimo di due anni.
(2) Il canone di concessione di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale può essere corrisposto in rate semestrali posticipate.
Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.P. 8 agosto 1991, n. 22.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.