(1) La Giunta provinciale individua le unità di personale da mettere a disposizione dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, scegliendolo tra il personale delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, adibito alle attività di cui all'articolo 1. Il relativo personale resta inquadrato nel ruolo generale della Provincia.