(1) Nel comprensorio sanitario di Bolzano è istituito il Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale, che espleta i compiti previsti dall'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
(2) In considerazione della particolare conformazione orografica del territorio provinciale e dei vincoli rappresentati dalla viabilità locale, nei Comprensori sanitari di Bressanone, Brunico e Merano vengono istituiti Servizi di medicina trasfusionale, aggregati ai rispettivi laboratori di analisi chimico-cliniche e microbiologiche. Detti Servizi, oltre ad espletare i compiti di cui al comma 3, eseguono direttamente anche i compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 9, e all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1, 3, 6, 9, 10 e 11, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, ferma restando la loro dipendenza, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, dal Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale. I Servizi di medicina trasfusionale svolgono detti compiti anche nei confronti di pazienti ricoverati in altri ospedali dello stesso comprensorio sanitario.
(3) Negli Ospedali di Vipiteno, San Candido e Silandro sono istituite unità di raccolta con frigoemoteca, che espletano i compiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 5 e 8, all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 2, 4, 5 e 7, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Dette unità sono poste sotto la direzione tecnica ed organizzativa del Servizio aziendale di immunoematologia e trasfusionale. 18)