(1) È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale.2)
(1/bis) Non sono soggette alla disciplina della presente legge le locazioni di camere e appartamenti nel caso in cui il vitto e l'alloggio non vengono prestati in forma imprenditoriale, purchè non venga svolta un'attività di promozione rispettivamente di intermediazione o non ci si avvalga della stessa, a condizione che entro l'arco di un anno non vengano conclusi più di quattro contratti d'affitto per camera rispettivamente appartamento. Per questa forma di locazione non sono considerate prestazioni di servizio la messa a disposizione dell'attrezzatura e dell'arredamento nonché l'erogazione di acqua, energia e riscaldamento. L'applicazione dei contratti di locazione ai sensi del presente comma è ammissibile anche qualora l'attività ricettiva venga già esercitata ai sensi del comma 1 e non riguardi gli stessi locali.3)
(2) Chi esercita individualmente l'attività di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro di cui all'articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57,4) nè negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, nè in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57.4) 5)
(3) Le funzioni amministrative relative all'attuazione della presente legge vengono, in quanto non sia diversamente previsto, delegate al sindaco competente per territorio.
L'art. 1, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
Abrogata dall'art. 17, comma 1, lettera a), della L.P. 19 settembre 2008, n. 7.