(1) I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti sanitari della fascia "B", possono optare per il rapporto di lavoro non esclusivo. Fino alla disciplina contrattuale a livello provinciale, i dirigenti sanitari della fascia "B" restano assoggettati al regime di rapporto di lavoro esclusivo.
(2) Le opzioni vanno presentate entro il 30 novembre di ciascun anno e hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La prima richiesta può essere presentata entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge e ha effetto a partire dal 1° marzo 2008. Opzioni presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere ancora revocate entro 30 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.
(3) L'opzione s'intende prorogata fino alla domanda di ripristino del rapporto di lavoro esclusivo, con le decorrenze stabilite dal contratto collettivo provinciale.
(4) In assenza di opzione il dirigente sanitario resta assoggettato al regime di rapporto di lavoro esclusivo.
(5) Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta nonché nell'ambito della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
(6) In caso di violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, di insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, e fino a quando non sarà disciplinato diversamente dal contratto collettivo provinciale, si applicano le disposizioni previste dalla normativa statale in materia.
(7) Il dirigente sanitario assoggettato a regime di rapporto di lavoro esclusivo può scegliere se esercitare o meno un'attività libero-professionale intramuraria.
(8) Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale intramuraria o extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, con contratto collettivo provinciale.
(9) Per i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto non esclusivo, e quindi per l'esercizio della libera professione extramuraria, vige il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. Ai dirigenti sanitari in questione è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale o periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate o convenzionate.
(10) L'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria non esonera il dirigente sanitario dal dare la totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
(11) Nello svolgimento dell'attività libero- professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario.
(12) In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, il trattamento economico dei dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro non esclusivo è ridotto per un importo pari a due ore aggiuntive programmate e percepite individualmente, costituenti l'indennità di esclusività. L'orario di lavoro viene conseguentemente ridotto nella stessa misura. A chi opta per il rapporto di lavoro non esclusivo, non spetta l'indennità di risultato. In attesa della disciplina contrattuale a livello provinciale relativa al trattamento economico per il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che esercitano la libera attività professionale extramuraria o intramuraria, nei confronti dei dirigenti che optano per il rapporto di lavoro esclusivo e non beneficiano delle ore aggiuntive programmate viene corrisposto a titolo di indennità di esclusività un importo pari al valore di un'ora aggiuntiva programmata ai sensi dell'articolo 39 del contratto collettivo intercompartimentale e di comparto per l'area del personale medico e medico-veterinario nel Servizio Sanitario Provinciale per il periodo 2001-2004 del 13 marzo 2003, con conseguente prestazione dell'ora stessa.
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