(1) I comuni possono assumere nuovo personale nel limite della dotazione fissata nelle piante organiche deliberate ed esaminate dall'organo tutorio, fatta salva la facoltà di assunzione di personale con contratto a termine prevista dall'articolo 7, lettera b) della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4.
(2) I comuni non possono procedere ad ampliamenti delle piante organiche in atto, qualora si scenda al di sotto del seguente rapporto dipendenti/popolazione:
(3) Per oggettive, documentate e motivate esigenze la Giunta provinciale eccezionalmente può autorizzare i comuni, entro sessanta giorni dalla richiesta, a derogare ai rapporti di cui al comma precedente.
(4) Nella richiesta di autorizzazione all'ampliamento deve essere attestato:
(1) La presente legge è dichiarata urgenti ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.