(1) La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una scuola provinciale superiore di sanità, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria-tecnica, riabilitativa e di prevenzione nonché in psicoterapia. Nel relativo regolamento di esecuzione sono stabiliti, sulla base dei requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, l'ordinamento didattico dei corsi di diploma in scienza infermieristica, di ostetrica, di tecnico sanitario professionale, di sanitario di riabilitazione professionale e della prevenzione nonché in psicoterapia, i criteri per l'accesso ai corsi, i requisiti richiesti per il personale docente e le modalità per il conseguimento del diploma. Nel regolamento di esecuzione sono altresì stabiliti l'ordinamento didattico per i corsi di specializzazione in psicoterapia, tenuto conto di volta in volta dei più alti requisiti minimi previsti dalla normativa statale e comunitaria, i criteri per l'accesso a tali corsi e le modalità per il conseguimento del diploma di specializzazione.3)
(2) Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma 1 abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.
(3) Per l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stipulare specifiche convenzioni con le università italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.
(4) Per il funzionamento e la gestione della Scuola provinciale superiore di Sanità, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare, con idonea istituzione pubblica o privata, apposita convenzione, ivi stabilendo i rapporti finanziari, le modalità di gestione, il controllo amministrativo e contabile di essa, e quant'altro sia necessario per il buon funzionamento. Qualora l'istituzione prescelta operi senza fine di lucro, nella convenzione può essere previsto, secondo le modalità in essa stabilite, che la spesa preventivata per l'anno di riferimento venga erogata in quattro rate uguali, la prima delle quali entro il primo trimestre, mentre le restanti rate sono erogate secondo il fabbisogno di cassa dell'istituzione documentato da parte del rispettivo servizio di tesoreria o cassa.4)