(1) L'amministrazione provinciale, gli enti locali e gli altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nel territorio provinciale nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative.
(2) La convenzione individua: