Pubblicata nel B.U. 30 giugno 1992, n. 27.
(1) Nei casi di persistente inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 6, viene applicata da parte del sindaco territorialmente competente a carico della persona responsabile la sanzione amministrativa da Euro 3.717 a Euro 7.433. Per edifici già abitati o attività in corso il sindaco può ordinare la chiusura dell'edificio o la cessazione dell'attività.6)
(2) La concessione da parte della Provincia di eventuali contributi previsti per la realizzazione di impianti o costruzioni di cui alla presente legge, è subordinata al rispetto delle norme della legge medesima.
(3) Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
(4) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.
(5) Colui che viola le norme relative agli impianti termici o non esegue in tempo utile le prescrizioni legalmente impartite dall'ufficio competente è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 190 a Euro 374. Tali importi vengono raddoppiati qualora gli impianti abbiano una potenzialità al focolare superiore a 350 kw.6)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 33, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.