(1) Ai sensi della legislazione statale, la presente legge si applica anche ai soggetti di cui alla lettera d/bis) dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 5)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.