(1) Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a stipulare una convenzione con il Centro tutela consumatori e utenti in quanto associazione di pubblica utilità. Il Centro tutela consumatori e utenti è tenuto per contro a presentare un programma delle attività che intende svolgere.
(2) Nella convenzione vanno precisate le attività svolte dal Centro tutela consumatori e utenti, il finanziamento e la durata della validità.
(3) Stabilite le uscite complessive e le prevedibili entrate del Centro tutela consumatori e utenti, la Giunta provinciale determina il contributo annuo e si impegna ad anticipare semestralmente la metà del contributo annuo al Centro.