(1) L'organizzatore di pubblici spettacoli deve assistere allo svolgimento degli stessi personalmente o tramite un rappresentante debitamente autorizzato e curare l'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste. Inoltre deve vietare l'accesso alle persone che non abbiano raggiunto l'età minima prevista.
(2) L'organizzatore deve assicurare un adeguato servizio di ordine generale organizzativo e di soccorso nonché di prevenzione di inquinamento ambientale.
(3) Gli impianti ad azione meccanica e quelli mobili quali veicoli, altalene e simili, sono sottoposti, almeno una volta all'anno, all'ispezione di un tecnico abilitato, nel rispetto della normativa vigente.