(1) L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e giuridiche.
(2) Le persone fisiche devono avere capacità di agire e offrire, in relazione al tipo di spettacolo, la necessaria affidabilità.
(3) Alle persone giuridiche l'autorizzazione è concessa qualora provvedano alla nomina di un rappresentante in possesso dei necessari requisiti.
(4) L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 9)
(5) L'autorizzazione può essere negata a coloro che abbiano riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, per delitti contro le persone commessi con violenza, per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza e resistenza all'autorità, per reati contro la moralità pubblica, per esercizio di gioco d'azzardo, nonché a coloro che siano stati dichiarati falliti.
(6) Qualora, dopo il rilascio, sopravvenga o risulti uno dei motivi di diniego previsti ai precedenti commi 4 e 5, l'autorizzazione, rispettivamente deve o può essere revocata.