(1) Le funzioni di vigilanza sugli spettacoli e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento di esecuzione e delle eventuali misure cautelative richieste, sono svolte dagli organi di polizia dello Stato ed amministrativa competenti.
(2) Il personale incaricato della vigilanza ordina l'immediata cessazione degli spettacoli ove ricorrano gravi inosservanze alla relativa autorizzazione rilasciata.
(3) Eventuali irregolarità riscontrate dagli organi preposti alla vigilanza sono comunicate, in sintonia con il riparto delle competenze effettuato dall'articolo 2, al sindaco ovvero al Presidente della Provincia, che ne dispone l'eliminazione entro un congruo termine, ovvero la sospensione degli spettacoli, qualora necessario.