(1) Per i fini di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito ovvero finanziamenti in conto corrente anche infruttifero a favore di istituti od aziende di credito o società di leasing operanti nel territorio provinciale e dotati di adeguate strutture tecnico-organizzative, per la prima costituzione e successivi incrementi di fondi di rotazione da utilizzare anche in combinazione con gli apporti finanziari degli stessi istituti od aziende di credito o società di leasing , per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge.3)
(2) La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le condizioni e le modalità per la costituzione dei predetti fondi, anche con riferimento a livelli minimi di apporto in relazione ad obiettivi di efficenza e di economicità delle gestioni finanziarie.
(3) I fondi di rotazione di cui al comma 1, che comunque non possono superare la durata di 30 anni, sono utilizzati per la concessione di mutui a tasso agevolato o per operazioni di leasing mobiliare o immobiliare agevolate a favore dei soggetti e delle iniziative previste dalle normative provinciali di settore, in alternativa alle agevolazioni richiamate dalle medesime normative e comunque nei limiti massimi delle stesse.4)
(4) La concessione dei mutui o il finanziamento tramite leasing mobiliare o immobiliare di cui al presente articolo preclude l'accesso alle altre agevolazioni previste, per gli stessi interventi, dalle leggi provinciali di settore. Nel settore dell'agricoltura e della sanità la concessione dei mutui agevolati ai sensi della presente legge può essere autorizzata in aggiunta ad altre agevolazioni e comunque in maniera tale che la somma delle agevolazioni non risulti, in valore attuale, superiore al limite massimo stabilito dalla normativa vigente. 5)