(1) La comunità comprensoriale è retta da uno statuto, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
(2) Lo statuto deve contenere, fra l'altro:
(3) Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto sono adottate dal consiglio comprensoriale a maggioranza di due terzi dei componenti.7)
(4) Qualora la maggioranza qualificata di cui al comma 3 non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni. Lo statuto è approvato o modificato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
(5) Lo statuto ovvero la modifica dello statuto sono affissi all’albo pretorio della comunità comprensoriale per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all’albo pretorio. Lo statuto vigente deve essere pubblicato sul sito internet della comunità comprensoriale.8)