Pubblicata nel B.U. 5 novembre 1991, n. 49.
Recano modifiche alla L.P. 2 dicembre 1985, n. 16.
Sostituisce l'art. 2 della L.P. 29 giugno 1978, n. 30.
(1) Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 43, 44 e 45 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono inflitte dal consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma, nominato dall'assessore provinciale competente in materia e composto da:
(2) Per ciascuno dei membri di cui al comma 1 è nominato, con la stessa procedura, un supplente.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare in forma di testo unificato tutte le leggi provinciali concernenti l'ordinamento del trasporto pubblico di persone su strada e su impianti fissi riconosciuti di interesse sociale, in concessione provinciale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.