Pubblicata nel B.U. 27 agosto 1991, n. 37.
(1) La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare a livello provinciale, in collaborazione con le associazioni di categoria e gli operatori economici, un servizio di informazioni turistiche e di prenotazione delle camere, suscettibile di collegamenti a livello internazionale. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società a responsabilità limitata o ad una società cooperativa a responsabilità limitata. 2)
(2) Lo statuto della società deve prevedere in particolare:
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38 della L.P. 18 agosto 1992, n. 33.
(1) Lo statuto della società in parola deve essere approvato dalla Giunta provinciale.
(2) Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società ed in tutti gli atti utili per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1. Egli, inoltre, è autorizzato a consentire in nome e per conto della Provincia variazioni allo statuto, proposte dai partecipanti o richieste dalle competenti autorità amministrative o giudiziarie.
(3) La Giunta provinciale provvede alla nomina dei rappresentanti della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo della società.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della società fino ad una spesa massima di lire 100 milioni. 3)
(2) Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote di capitale sociale, o a disporre la copertura delle eventuali perdite d'esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle quote possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.