(1) La vigilanza sull'osservanza della presente legge viene esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. Essa spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale Natura e paesaggio.
(2) Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge, per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrice dei funghi e, nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza.
(3) Nei monumenti naturali, nei biotopi, nei parchi naturali, nei siti Natura 2000 e nell’area del Parco Nazionale dello Stelvio sita in provincia di Bolzano le sanzioni previste dalla presente legge, relative alla quantità di funghi raccolti oltre a quella consentita, sono aumentate del 50 per cento.12)
(4) Chiunque, a formale intimazione, opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili non considerati oggetti personali soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 161 euro.
(5) In caso di rifiuto, a seguito di formale intimazione, a consegnare i funghi raccolti per la confisca nei casi previsti dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le singole fattispecie dalla presente legge è raddoppiata, previa stima da parte dell'agente accertatore della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previo rilascio di una ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.
(6) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge sono cumulabili.
(7) I verbali di accertamento delle infrazioni di cui alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale Amministrazione forestale.13)