Pubblicata nel B.U. 21 maggio 1991, n. 22.
(1) Il servizio sanitario della Provincia autonoma di Bolzano si avvale della collaborazione delle organizzazioni dei donatori di sangue per lo svolgimento delle attività del servizio trasfusionale.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni dei donatori di sangue, regolarmente costituite e funzionanti in provincia, una sovvenzione per le spese gestionali, associative e di propaganda.
(2) Per ottenere i benefici di cui al comma precedente le organizzazioni dei donatori di sangue operanti in provincia devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
(3) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a corrispondere alle organizzazioni dei donatori di sangue un contributo sotto forma di quota fissa per ogni sacca di sangue donato e messa a disposizione dei centri di prelievo operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.
(4) La Giunta provinciale determina annualmente la quota fissa per ogni sacca di sangue donato di cui al comma 3.
(1) Alla domanda di sovvenzione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 deve essere allegata la seguente documentazione:
(2) La Giunta provinciale all'inizio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere all'associazione volontari del sangue un anticipo fino al 50% della sovvenzione assegnata nell'anno precedente. Detto anticipo viene concesso su apposita domanda da inoltrarsi entro il 15 gennaio di ogni anno.
(1) La legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 12 settembre 1974, n. 66, sono abrogati.
(2) La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.