Pubblicata nel B.U. 20 dicembre 1988, n. 57.
Abrogati dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 33 della L.P. 3 luglio 1959, n. 6.
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.
Modifica l'art. 14 della L.P. 7 agosto 1978, n. 34.
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 42 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 5 della L.P. 25 ottobre 1979, n. 15.
Abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera c), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.
(1) 8)
(2) 9)
(3) Le disposizioni di cui al precedente secondo comma trovano applicazione anche per cause ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Omissis; vedi l'art. 13, comma 4, del Contratto di comparto 4 luglio 2002.
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.
Modifica l'art. 46 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4, e abroga l'art. 10 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7.
(1) Al personale provinciale cui spettino emolumenti in dipendenza del rapporto d'impiego o della cessazione del medesimo, sono corrisposti sull'importo liquidato gli interessi legali a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di maturazione del corrispondente titolo.
(2) Se la liquidazione dell'importo è subordinata alla presentazione di domanda o di documentazione anche di competenza di altri enti, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dalla data ultima di ricevimento degli atti necessari da parte dei competenti uffici provinciali.
(3) Qualora la liquidazione degli emolumenti avvenga a distanza di oltre sei mesi dalla data di maturazione del corrispondente titolo, oltre agli interessi, se dovuti, spetta in ogni caso la rivalutazione monetaria e sempreché il ritardo non sia imputabile all'interessato.
(4) Qualora il diritto alla corresponsione degli emolumenti sorga in base a norma di legge con effetto retroattivo, la data di maturazione del corrispondente titolo va riferita alla data di entrata in vigore della legge, fatto salvo quanto disposto al precedente secondo comma.
Modifica l'art. 38, comma 4, della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Integra l'art. 8 della L.P. 23 giugno 1981, n. 12.
(1) Per ogni coordinatore di cui all'articolo 10 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, la Giunta provinciale può nominare un sostituto per i casi di assenza del coordinatore medesimo.
(2) Le sostituzioni dei coordinatori per assenze fino a 60 giorni non comportano alcuna modifica del trattamento economico.
(3) Nel caso di sostituzione di durata superiore a 60 giorni, l'indennità di coordinamento prevista dell'articolo 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è corrisposta dal 61° giorno in poi al sostituto. In tal caso il coordinatore sostituito conserva la titolarità dell'incarico senza percepire l'indennità di coordinamento.
(4) Qualora l'assenza del titolare si protragga per un periodo superiore ad un anno a causa di malattia o per collocamento in congedo straordinario non retribuito, si procede alla nomina di un nuovo coordinatore.
(5) Qualora il titolare dell'incarico è collocato in congedo straordinario non retribuito o in posizione di aspettativa senza assegni, l'indennità di coordinamento è corrisposta al sostituto per tutto il periodo in cui non spetta al titolare.
Modifica l'art. 84 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Integra l'art. 79, comma 1, della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Abrogati dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.
(1) Per i trasferimenti del personale di ruolo da uno ad altro comune sono istituite apposite graduatorie permanenti distinte per qualifiche funzionali. L'effettuazione dei trasferimenti può comportare anche il passaggio di ruolo qualora trattasi di ruoli affini.
(2) Con regolamento di esecuzione saranno individuate le categorie di personale soggette alla disciplina del precedente comma, nonché stabiliti i criteri, le modalità, le condizioni ed i limiti per la formazione delle graduatorie e la concreta effettuazione dei trasferimenti.
(3) Gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima approvazione delle graduatorie di cui al primo comma.
(1)(2)(3) 8)
(4) 17)
Abrogato dall'art. 15 del D.P.G.P. 16 aprile 1991, n. 10.
Sostituisce l'art. 80, comma 2, della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
(1) È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati al D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210.
(2) Il personale di cui al precedente primo comma sarà individuato con deliberazione della Giunta provinciale.
(1) Le visite preventive ed i controlli periodici connessi con attività esposte a rischio, in particolare dall'uso continuo di videoterminali, nonché i collaudi e le verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione provinciale sono effettuati dai competenti organismi ed uffici pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Sostituisce l'art. 17 della L.P. 11 aprile 1979, n. 4.
Modifica l'art. 16 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.
Integra l'art. 5 della L.P. 11 agosto 1988, n. 30.
(1) (2) (3) (4) (5) 21)
(6) 24)
(7) 21)
Sostituisce l'art. 9 della L.P. 10 gennaio 1973, n. 3.
(1) Le disposizioni di cui alla lettera i) del primo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 11 agosto 1988, n. 30, sono abrogate.
Omissis.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.