(1) Sono considerate strade interpoderali, ai fini della presente legge, le strade rurali destinate all'uso di più fondi o edifici, non aperte al pubblico transito ed aventi i requisiti di opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
(2) Ai fini della sistemazione e manutenzione delle strade interpoderali di cui al comma 1 gli utenti interessati possono costituire apposite associazioni con lo statuto corrispondente allo statuto-tipo da approvarsi con regolamento di esecuzione.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle associazioni di cui al comma 2 contributi per la sistemazione e la manutenzione straordinaria delle strade interpoderali in base alla legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, e alla legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.
(4) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere dei contributi straordinari per la manutenzione ordinaria delle strade interpoderali di cui al comma 1 qualora esistano particolari esigenze di natura agroforestale, accertate dall'ispettorato provinciale per le foreste.
(5) I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche per la sistemazione e manutenzione delle strade poderali destinate all'uso di un unico fondo ed aventi i requisiti di opere di miglioramento fondiario.