(1) Presso l'Azienda sanitaria di Bolzano è istituita la commissione medica multizonale per l'accertamento dell'idoneità alla guida dei motoveicoli e autoveicoli. Essa è nominata, con competenza estesa all'intero territorio provinciale, dal direttore generale dell'Azienda sanitaria di Bolzano. È presieduta dal dirigente sanitario - direttore del Servizio di medicina legale dell'Azienda sanitaria di Bolzano o da un medico legale da questo delegato ed è composta da altri due medici che svolgono funzioni di medicina legale, di igiene e sanità pubblica, di medicina del lavoro, di medicina dello sport o da specialisti delle patologie invalidanti maggiormente rappresentate.
(2) Per ciascun componente della commissione vengono nominati uno o più supplenti, per i casi di assenza o impedimento.
(3) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.
(4) Per le decisioni riguardanti i mutilati o minorati fisici di cui all'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, la commissione è integrata da un medico appartenente ai servizi della riabilitazione o un medico fisiatra e da un ingegnere appartenente alla qualifica di esperto nelle materie tecniche dell'ufficio motorizzazione o ufficio patenti e abilitazioni di guida della Provincia autonoma di Bolzano.
(5) A richiesta dell'interessato può intervenire, inoltre, un medico di sua fiducia.3)