(1) Le funzioni amministrative concernenti le attribuzioni della Provincia in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia -, nonché in materia di porti lacuali, derivanti dal D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e dalle altre norme statali, regionali e provinciali vigenti nelle materie stesse, sono esercitate tramite gli uffici n. 85 e 87 dell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, nonché quello di cui all'articolo 2 della presente legge, dai competenti organi provinciali.
(2) Le funzioni esercitate dal Ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla Provincia sono esercitate dall'assessore provinciale competente in materia, salvo:
- le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera a) del comma 1/ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita la commissione medica provinciale di cui al comma 1/quater dell'articolo 9 di tale decreto;
- le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1/ter dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al Presidente della Provincia, sentita l'apposita commissione tecnico-amministrativa, in quanto istituita.2)
(3) Le funzioni esercitate dalla soppressa direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Trentino-Alto Adige e trasferiti alla Provincia, sono esercitate, secondo le direttive del competente Assessore provinciale, tramite il personale di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale in esso contemplata.
(4) Le funzioni esercitate dagli organi tecnico-consultivi del ministero dei trasporti e trasferite alla Provincia, sono esercitate dal comitato provinciale per i trasporti pubblici su strada o dal comitato consultivo funivie, per i settori di rispettiva competenza. Rimane salva la facoltà di avvalersi degli organi consultivi e dei diversi tecnici dello Stato, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.