(1) Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano, tramite l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, direttamente sul fondo sanitario provinciale e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. I costi per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell’assistenza in strutture residenziali per anziani.
(2) La Giunta provinciale delibera gli schemi tipo delle convenzioni tra l’azienda sanitaria e le strutture residenziali per anziani.
(3) La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificatorie delle strutture residenziali per anziani nonché gli standard di personale delle stesse.
(4) La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione delle strutture residenziali per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l’importo del contributo assegnato ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene. 16)