Pubblicata nel B.U. 23 agosto 1988, n. 37.
(1) Per la concessione di agevolazioni a favore di persone che in seguito ad attentato terroristico abbiano subito danni al proprio veicolo iscritto nel pubblico registro automobilistico è istituito un fondo di solidarietà costituito da:
(2) 2)
(3) L'erogazione dei contributi è disposta dal Presidente della giunta provinciale su proposta di una commissione composta dall'Assessore provinciale per l'assistenza e beneficenza pubblica o da un suo delegato, che la presiede, e da quattro membri eletti dal Consiglio provinciale.
(4) La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale; in seno alla commissione deve essere rappresentata anche la minoranza politica.
(5) Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro 60 giorni dall'attentato terroristico. Il danno e la causa dello stesso devono risultare da denuncia del danneggiato e da attestazione della magistratura che svolge le indagini. L'ammontare del danno deve essere debitamente documentato.
(6) Alla gestione del fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 6 della L.P. 5 dicembre 1988, n. 53.