(1) Al personale del servizio sanitario della provincia di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, le norme della legge 20 maggio 1985, n. 207.
(2) Sono confermati tutti i provvedimenti di inquadramento in ruolo già adottati, ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, da organi eventualmente diversi rispetto a quelli individuati nella legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19.
(3) I concorsi pubblici per la copertura dei posti, che risultano disponibili nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, e che alla data di entrata in vigore della presente legge sono coperti da incarichi, devono essere banditi, previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. I relativi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei concorsi.
(4) Qualora vi sia in atto, per singoli ruoli e posizioni funzionali, eccedenza di incarichi rispetto ai posti che possono essere messi a concorso ai sensi del precedente terzo comma, gli incarichi stessi cessano di diritto alla data di indizione del relativo bando di concorso, ed i relativi posti possono essere ricoperti mediante incarichi provvisori, previa deliberazione di nuove graduatorie degli aspiranti, a seguito di appositi avvisi pubblici. I nuovi incarichi possono essere prorogati fino alla conclusione dei relativi concorsi.