(1) Per ottenere i mutui di cui alla presente legge, le imprese devono presentare apposita domanda all'ufficio provinciale mercato del lavoro, corredata da documentazione atta a giustificare l'ammontare del mutuo richiesto e lo stato del personale.
(2) La concessione dei mutui, la cui durata non potrà superare gli anni dieci, compresi tre anni di preammortamento, è disposta con deliberazione della Giunta provinciale, con le modalità di cui all'articolo 19 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 6 della citata legge provinciale.
(3) La misura del tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie è stabilita in ragione del 60 per cento del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della concessione.
(4) La gestione dei mutui concessi dal fondo di rotazione può essere affidata ad istituti ed aziende di credito. La Giunta provinciale autorizza la stipulazione di apposita convenzione per regolare i rapporti tra Provincia ed istituti, la gestione contabile dei mutui, i tempi massimi per l'erogazione degli stessi e dei finanziamenti ad essi connessi, nonché il compenso per il servizio, l'interesse corrisposto sulle giacenze, l'obbligo di rendicontazione e la facoltà di vigilanza sulla gestione.
(5) L'impresa richiedente i benefici di cui alla presente legge deve dimostrare di avere richiesto le agevolazioni previste dalle leggi di incentivazione economica di settore e dalla legislazione statale in materia di mobilità, qualora ricorrano i presupposti. Il mutuo di cui alla presente legge può essere erogato solo ad integrazione delle predette agevolazioni, se spettanti, ed al massimo nella misura complessiva prevista dall'articolo 1. 4)
(6) Il necessario coordinamento per l'attribuzione delle diverse incentivazioni è stabilito dalla Giunta provinciale con apposito regolamento di esecuzione.