(1) Quando l'assistenza curativa odontoiatrica in forma diretta o mediante medici specialisti convenzionati non sia sufficiente a soddisfare le richieste, la Giunta provinciale su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, autorizza l'erogazione delle prestazioni curative in odontoiatria in forma indiretta da erogarsi con le modalità di cui all'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.
(2) La Giunta provinciale può stabilire per determinate categorie di persone un ulteriore importo da rimborsare.2)
(1)Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale, il cui reddito familiare annuo è inferiore al limite massimo fissato dalla Giunta provinciale, hanno diritto ad un rimborso delle spese per prestazioni protesiche dentarie e, limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni, per apparecchi per ortodonzia. Per la determinazione del reddito familiare si applicano i criteri approvati dalla Giunta provinciale.3)
(2)La Giunta provinciale stabilisce la misura del concorso della Provincia nella spesa sostenuta e documentata da parte dell’assistito per singole prestazioni e può anche prevedere che la stessa venga commisurata a diversi scaglioni di reddito entro il limite massimo di cui al comma 1.3)
(3) Le unità sanitarie locali effettuano controlli sistematici sulle prestazioni oggetto del rimborso.
(4) Per quanto non disciplinato dal presente articolo valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta.4)
(1) Per poter garantire alla popolazione un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi, le unità sanitarie locali della provincia di Bolzano possono stipulare convenzioni con medici specialisti in odontoiatria, con odontoiatri, nonché con dentisti abilitati ed iscritti all'albo professionale della provincia, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta provinciale.
(2) La Giunta provinciale determinerà, con propria deliberazione, le strutture pubbliche e private adeguate a detto servizio, le prestazioni ivi erogabili, nonché le tariffe spettanti ai medici.
(1) L’assistenza odontoiatrica ha l’obiettivo di promuovere la salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità sanitaria e sociale, nei soggetti anziani e nella generalità della popolazione in casi di urgenza, compatibilmente con le risorse a disposizione del Servizio sanitario provinciale.
(2) La Giunta provinciale definisce le modalità e le condizioni di accesso alle prestazioni odontoiatriche erogate dalle strutture ospedaliere pubbliche, dagli ambulatori odontoiatrici pubblici collocati nei distretti sanitari nonché dagli ambulatori odontoiatrici convenzionati.
(3) La Giunta provinciale individua nel dettaglio:
(1) La Giunta provinciale regolerà con proprio provvedimento amministrativo le modalità di assegnazione delle somme necessarie alle unità sanitarie locali ed i relativi rapporti contabili.
(2) L'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare alle aziende speciali unità sanitarie locali fino al 70 per cento delle somme erogate per il corrispondente periodo dell'anno precedente. L'importo residuo è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle aziende speciali unità sanitarie locali.6)
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.