(1) Per favorire un aumento della produttività del lavoro attraverso lo sviluppo e il miglioramento qualitativo della meccanizzazione, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature. Tali agevolazioni non possono superare, per aziende ad indirizzo frutticolo il 25% e, per tutte le altre aziende, il 35% della spesa ammessa.
(2) Al fine di promuovere lo sviluppo ed il consolidamento delle produzioni zootecniche, la Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale fino al 35% della spesa ammessa per l'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature zootecniche, nonché per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ricoveri per il bestiame e di impianti per lo sviluppo delle specie minori, della polli- e apicoltura. Per la costruzione di concimai e vasche per liquami, per il risanamento di ricoveri per bestiame ed in genere per tutte le opere finalizzate alla tutela dell'ambiente, l'ammontare di questi contributi può essere maggiorato fino al 50% della spesa ammessa.
(3) Salvo che per l'apicoltura, i contributi di cui ai precedenti commi possono essere concessi solo a titolari di aziende agricole e, preferibilmente, a coltivatori diretti, singoli od associati. Le relative domande devono essere dirette all'assessorato per l'agricoltura e le foreste e corredate di un preventivo di spesa, nonché di una descrizione tecnicoeconomica dell'azienda.
(4) Per favorire l'immissione sul mercato dei prodotti zootecnici, la Giunta provinciale può concedere ai consorzi per la commercializzazione di bestiame, nonché ad altre organizzazioni operanti nello stesso settore, contributi sulle spese sostenute per la vendita di bestiame da allevamento, riproduzione ed ingrasso. Tali agevolazioni non possono superare il 50% della spesa ammessa. 2)