Pubblicata nel B.U. del 12 aprile 1988, n. 17.
Sostituisce l'art. 3, comma 1, della L.P. 5 settembre 1975, n. 50.
(1) La Giunta provinciale e rispettivamente il Consiglio provinciale possono assicurare i propri membri contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Omissis.