Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 21 aprile 1987, n. 18.
Omissis.
Vedi la nota all'art. 3 della L.P. 17 agosto 1984, n. 9.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere quote di capitale del consorzio per la gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Bolzano S.r.I., fino alla concorrenza dell'importo massimo di lire 5 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1987.
(2) La partecipazione della Provincia è subordinata ad una sua rappresentanza negli organi collegiali del consorzio, proporzionale alla quota di capitale sottoscritto. I rappresentanti della Provincia sono designati dalla Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore al commercio.
(3) La spesa prevista al primo comma viene posta a carico del capitolo 12250 del bilancio di previsione per l'anno 1987.
L'art. 9 è stato abrogato dall'art. 33 della L.P. 2 ottobre 2006, n. 9.
Abrogato dall'art. 3 della L.P. 4 marzo 1996, n. 6.
(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1987. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.