(1) La domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
(2) Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza o concessione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione in sanatoria deve essere presentata entro il termine di 120 giorni dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento.
(3) Alla domanda devono essere allegati:
- una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione in sanatoria;
- un'apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata dell'oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
- un certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 30;
- un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo 28;
- la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio del catasto della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
(4) Al fine della certificazione di cui alla lettera b) del precedente comma si applica, fino a quando non sarà diversamente disposto con regolamento di esecuzione provinciale, il decreto ministeriale del 15 maggio 1985.
(5) Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del precedente terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.
(6) Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10% in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10%, è versata entro i successivi 60 giorni.
(7) Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'articolo 25, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'articolo 36 dell'ordinamento urbanistico provinciale, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'articolo 25 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.
(8) Decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e comunque dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo 25 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 27. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguita da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all'articolo 26 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 26 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
(9) Il sindaco, esaminata la domanda di concessione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 31, la concessione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.
(10) Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
(11) Ai sensi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza della sezione autonoma del tribunale regionale di giustizia amministrativa, il quale può disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n, 10.
(12) Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 34 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 27, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio.
(13) Nelle ipotesi previste nell'articolo 26 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 26.
(14) A seguito della concessione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni,