(1) L'affidamento familiare, ai sensi della presente legge, si ha quando, per iniziativa d'ufficio, un minore venga affidato, con il consenso dei genitori (o del genitore esercente la potestà) a persone estranee al proprio nucleo familiare, a tempo pieno, ma non per un periodo indefinito.
(2) L'affidamento può aver luogo presso una persona singola o una famiglia o comunità di tipo familiare, non legate da un rapporto di parentela entro il 3° grado rispetto al minore affidato.
(3) Può aver luogo anche nell'ambito parentale, presso parenti entro il 3° grado, quando sussistano, per questa soluzione, presupposti di opportunità.
(4) L'affidamento presuppone in ogni caso che il minore affidato sia transitoriamente privo di un idoneo ambiente familiare proprio, a seguito di una incapacità o impossibilità dei genitori (o del genitore esercente la potestà) di prendersi diretta cura di lui.