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In vigore al: 20/11/2014

f) LEGGE PROVINCIALE 4 novembre 1987, n. 281)
Concorso finanziario per interventi diretti a migliorare la viabilità statale nel territorio della provincia e costruzione di una variante in galleria alla strada provinciale Prato Isarco - Castelrotto - Ponte Gardena

1)

Pubblicata nel B.U. 17 novembre 1987, n. 51.

Art. 1

(1) La Provincia interviene per il triennio 1987-1988-1989 con un concorso finanziario di lire 35 miliardi alle spese che l' A.N.A.S. è autorizzata a sostenere, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531, per interventi diretti a migliorare, nel territorio provinciale, la viabilità verso i valichi di confine.

Art. 2

(1) Ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, e successive modifiche, l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma prevista dall'articolo precedente per il triennio 1987-1988-1989, fermo restando che i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

Art. 3

(1) Per le finalità di cui all'articolo 1 l'Amministrazione provinciale stipula con l' A.N.A.S. apposita convenzione per la regolazione anche delle modalità di eventuale esecuzione delle opere in regime di concessione a termini della vigente normativa.

Art. 3/bis

(1) Per la realizzazione di due tronchi di collegamento tra la costruenda superstrada Merano-Bolzano e la strada statale n. 12, l'Amministrazione provinciale è autorizzata ad erogare all'Autostrada del Brennero S.p.A. un contributo straordinario a fondo perduto di lire cinque miliardi. Detto contributo sarà liquidato con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione. 2)

2)

L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 5 della L.P. 21 gennaio 1991, n. 2.

Art. 4

(1) L'ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a realizzare, in località Ponte Gardena, la variante in galleria alla strada provinciale n. 24 Prato Isarco-Castelrotto-Ponte Gardena, al fine di evitare l'interruzione di detta strada in concomitanza con l'esecuzione dell'imbocco nord della costruenda galleria ferroviaria.

(2) Al finanziamento dell'opera la Provincia interviene con una quota pari al 50% del costo a consuntivo.

(3) L'Amministrazione provinciale è autorizzata a versare all'ente Ferrovie dello Stato, prima dell'inizio dei lavori, la somma di lire 1500 milioni pari al 50% della somma di lire 3000 milioni attualmente prevista per la realizzazione dell'opera.

(4) Le condizioni tecnico-economiche e le modalità di realizzazione dell'opera sono fissate in una convenzione da stipularsi fra le parti prima dell'inizio dei lavori.

Art. 5-6.   3)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

3)

Omissis.

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