Pubblicata nel B.U. 25 agosto 1987, n. 38.
(1) Non sono ammesse a finanziamento le assunzioni di persone che hanno maturato il diritto al pensionamento anticipato, del coniuge, di parenti o affini, entro il terzo grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società, nonché quelle conseguenti a cessione o trapasso di impresa.